Ordinanza — n. 12926/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IA/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – infunzione di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da GiuseppeCesare Tricarico, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante due sentenze, entrambe emesse dalla medesima Corte territoriale e,rispettivamente, risalenti al 16/03/2018 (pronuncia passata in giudicato in data 01/05/2018) eal 17/09/2024 (pronuncia passata in giudicato in data 08/05/2025).2. Ricorre per cassazione Giuseppe Cesare Tricarico, con atto a firma degli avv.tiAntonio Fabio Mesiti e Antonio Femia, deducendo violazione di legge e vizio dellamotivazione, ex art. 606 comma 1 lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12926/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – infunzione di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da GiuseppeCesare Tricarico, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante due sentenze, entrambe emesse dalla medesima Corte territoriale e,rispettivamente, risalenti al 16/03/2018 (pronuncia passata in giudicato in data 01/05/2018) eal 17/09/2024 (pronuncia passata in giudicato in data 08/05/2025).2. Ricorre per cassazione Giuseppe Cesare Tricarico, con atto a firma degli avv.tiAntonio Fabio Mesiti e Antonio Femia, deducendo violazione di legge e vizio dellamotivazione, ex art. 606 comma 1 lett.
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/2025 della CORTE di APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria – infunzione di Giudice dell’esecuzione – ha rigettato la richiesta presentata da GiuseppeCesare Tricarico, volta al riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicatimediante due sentenze, entrambe emesse dalla medesima Corte territoriale e,rispettivamente, risalenti al 16/03/2018 (pronuncia passata in giudicato in data 01/05/2018) eal 17/09/2024 (pronuncia passata in giudicato in data 08/05/2025).2. Ricorre per cassazione Giuseppe Cesare Tricarico, con atto a firma degli avv.tiAntonio Fabio Mesiti e Antonio Femia, deducendo violazione di legge e vizio dellamotivazione, ex art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., avuto riguardo agli artt. 81cod. pen. e 671 cod. proc. pen. La difesa ha anche presentato memoria, per ribadire leragioni poste a fondamento dell’impugnazione.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadel motivo addotto. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità. Sotto tale profilo, lacritica difensiva introduce una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni,operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI