Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12924/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to prior case law barring leniency benefit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12924/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lower court correctly applied existing precedent to deny a leniency benefit. The appellant argued for non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code, but the territorial court found prior convictions precluded this statutory exemption. Consequently, the court upheld the conviction and ordered the payment of court costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: The court established that when prior case law explicitly excludes the application of the leniency benefit, a subsequent appeal challenging the denial of such benefit is inadmissible as it re-litigates issues already decided by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal leniency benefit prior case law non-punishability Article 131-bis court costs criminal procedure violazioni della legge sulle armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis c.p.
pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione di legge, oltre per manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancataapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Emiliano D’Onofrio, deduce laviolazione dell’art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
Legge 18 aprile 1985 n. 110
art. 131-bis cod. pen
Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

arti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Alfredo Fanelli, con il ricorso a firma dell’avv. Emiliano D’Onofrio, deduce laviolazione dell’art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanza ed erroneaapplicazione di legge, oltre per manifesta illogicità della motivazione, quanto alla mancataapplicazione dell’istituto di cui all’art. 131-bis cod. pen., nella sentenza della Corte di appellodi Bari indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del Tribunale di Foggia incomposizione monocratica del 06/10/2023, che aveva dichiarato l’odierno ricorrentecolpevole del reato di cui all’art. 4 legge 18 aprile 1985 n. 110 e per l’effetto – riconosciute lecircostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi cinque e giornidieci di arresto ed euro 867,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali,disponendo altresì la confisca e distruzione dell’arma in sequestro;considerato che la doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantoriproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678). Ebbene, nel caso di specie la Corte territoriale haritenuto di non poter riconoscere l’invocato beneficio, in ragione dei precedenti annoveratidal soggetto;ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI