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Ordinanza — n. 12922/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12922/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12922/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti;Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;Rilevato che Giovanni Moscagiuro ha personalmente proposto ricorso per cassazione,avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diTaranto;Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017,data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12922/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Parole chiave

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difetto di sottoscrizione inchiesta per falsità atti difetto formale di procedura deposizione inattendibile difetto di legittimazione del ministero pubblico attestazione e certificazione
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Testo completo

del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti;Esaminati il ricorso e il provvedimento impugnato;Rilevato che Giovanni Moscagiuro ha personalmente proposto ricorso per cassazione,avverso il provvedimento indicato in epigrafe, pronunciato dal Tribunale di sorveglianza diTaranto;Rilevato che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017,data dell’entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltàdell’imputato - e quindi, anche del condannato - di proporre personalmente ricorso percassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a penad’inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571,comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;

Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 2018,Aiello, Rv. 272010; Sez. 3, n. 11126 del 25/01/2021, Marrazzo, Rv. 281475, che evidenziache è irrilevante, per la natura personale dell'atto impugnatorio, sia l'autenticazione, adopera di un legale, della sottoscrizione del ricorso, sia la sottoscrizione del difensore "peraccettazione" del mandato difensivo e della delega al deposito dell'atto, la quale nonRitenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, a norma dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alversamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA GIACOMO ROCCHI