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Ordinanza — n. 12917/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12917/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12917/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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NCONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmentedall'interessato, Saidi Slim, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dadifensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12917/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmentedall'interessato, Saidi Slim, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dadifensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Parole chiave

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difetto di legittimazione del ministero pubblico diritto di ottenere una decisione diritto a un difensore legittimazione ad agire difetto di sottoscrizione legittimazione a contestare licenza
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Testo completo

NCONAudita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmentedall'interessato, Saidi Slim, mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto dadifensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1,e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 103 del 2017;Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, deplano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dallamedesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, in Roma 26 marzo 2026Il Consigliere estensore Il Presidente