Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable reiteration of facts and improper burden of proof arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Vincenzo Baselice's appeal inadmissible because it merely reiterated facts already examined and dismissed by the lower court. The appellant argued that the trial judge relied on mere presumptions lacking the required gravity, precision, and concordance under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected this, affirming that the lower court correctly performed a global evaluation of circumstantial evidence to reach a conclusion beyond reasonable doubt.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; In criminal proceedings based on circumstantial evidence, the trial court must evaluate each element for certainty and demonstrative value before conducting a global assessment to determine guilt beyond reasonable doubt, rendering appeals limited to reiteration of these facts inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: BASELICE VINCENZO nato a NOCERA INFERIORE il 09/07/1981 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Vincenzo Baselice; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contestano la violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità (avendo la Corte territoriale fondato tale giudizio su elementi meramente indiziari non rispondenti ai canoni di gravità, precisione e concordanza), è formulato in termini non deducibili in questa sede risolvendosi nella pedissequa reiterazione di profili già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale e nella prospettazione di una diversa lettura e valutazione del materiale probatorio, estraneo al sindacato di legittimità; che, nel caso in esame, il giudice di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 5-6 dell'impugnata sentenza) ha sviluppato un apparato motivazionale non illogico e condotto in osservanza della regola di giudizio dettata dal consolidato insegnamento di questa Corte secondo il quale, in caso di processo indiziario, non è consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi raccolti, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare ciascuno di essi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica), per poi successivamente, come avvenuto nella specie, procedere ad un esame globale per accertare se la - astratta- relativa ambiguità di ciascuno di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato " al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana e comunque prive di qualsiasi riscontro nelle risultanze processuali (ex multis Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020- dep. 2021, S., Rv. 280605;
Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321- 01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677). La lettura della sentenza impugnata fornisce contezza di come la Corte distrettuale abbia operato l'opportuna valutazione, sia unitaria che globale, dei dati raccolti, e il loro logico raccordo, tale da superare la parzialità del singolo elemento informativo, così delineando un quadro indiziario non scalfito dalla pronuncia assolutoria richiamata nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M