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Ordinanza — n. 12865/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal on generic grounds, upholding conviction for receipt of stolen goods due to proven intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12865/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal by Massimo Fogliaro inadmissible, citing generic and unfounded legal arguments. The lower court had convicted the defendant of receiving stolen goods rather than negligent purchase because he knowingly acquired a motorbike without documenting its source. The court affirmed that the defendant's awareness of the item's illicit origin established the specific intent required for the crime of receipt.

Regesto Legislator

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Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The distinction between the crime of receipt and the contravention of negligent purchase hinges on the agent's psychological state; if the agent is aware of the illicit origin of the item, the crime of receipt prevails.

Parole chiave

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crime of receipt negligent purchase criminal intent stolen goods inadmissible appeal subjective awareness Cassazione guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Massimo Fogliaro; osservato che i due motivi proposti con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. in punto di sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art.
Art. 712 cod. pen.
in punto di sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Massimo Fogliaro; osservato che i due motivi proposti con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.
art. 712 cod. pen
in punto di sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa
Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, Nocera
Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato
246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv.
Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr
257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv.
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Testo completo

posto da: FOGLIARO MASSIMO nato a VIBO VALENTIA il 11/06/1975 avverso la sentenza del 11/07/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Fogliaro; osservato che i due motivi proposti con i quali si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. in punto di sussistenza del dolo del delitto di ricettazione e la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di cui all'art. 712 cod. pen. sono generici (in quanto reiterativi di doglianze già dedotte con l'atto di appello e congruamente esaminate nella sentenza impugnata) e comunque manifestamente infondati; che, invero, la Corte di appello ha ritenuto la piena consapevolezza in capo all'imputato della provenienza da delittuosa del ciclomotore indicato in imputazione del quale non aveva indicato e documentato le modalità di ricezione, con conseguente logica esclusione della fattispecie di incauto acquisto ( pag. 2 della sentenza impugnata); trattasi di assunto del tutto in linea con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui il criterio distintivo tra il delitto di ricettazione e la contravvenzione di acquisto di cose di sospetta provenienza prevista dall'art. 712 cod. pen. consiste proprio nell'elemento psicologico nel senso che nel primo caso l'agente, come nel caso di specie, ha la consapevolezza della provenienza delittuosa della cosa acquistata o ricevuta (o comunque si rappresenta la concreta possibilità in tal senso, con relativa accettazione del rischio), mentre nel secondo caso in capo all'agente si configura una condotta colposa e cioè una mera mancanza di diligenza nel verificare l'origine del bene (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515;

Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324; Sez. 2, n. 41002 del 20/09/2013, Moscato, Rv. 257237; Sez. 2, n. 25439 del 21/04/2017, Sarr, Rv. n. 270179); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M