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Ordinanza — n. 12863/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12863/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in finding no threat existed and failed to classify the crime correctly, but these claims merely reiterated points already rejected on the facts and law. The court ruled that the appeal sought a re-evaluation of evidence, which falls outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals must present new grounds or evidence; mere repetition of rejected arguments or requests to re-evaluate existing evidence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal reiteration of arguments scope of legality review lack of new evidence court costs and fine bilancio sociale dell'impresa violazione di obbligazioni contrattuali di lavoro violazione dei doveri professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 393 cod. pen
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Testo completo

da: SABATO CRISTIAN nato a RANDAZZO il 12/06/1990avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristian Sabato; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza di minaccia idonea ad ingenerare timore e a coartare la volontà, non è consentito in quanto, oltre a reiterare profili di doglianza già adeguatamente vagliati e motivatamente disattesi con corretti argomenti in punto di fatto e di diritto dalla Corte territoriale (si veda, in proposito, pag. 4 dell'impugnata sentenza ove la Corte sottolinea l'oggettiva potenzialità intimidatoria delle frasi proferite dall'imputato, che avevano comunque condotto la persona offesa a denunciarlo) è volto a contestare la decisione circa il giudizio di responsabilità, ritenuta errata in virtù del risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito, sollecitando una rivalutazione delle emergenze probatorie, invero, estranea al sindacato di legittimità; osservato che anche il secondo motivo, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del reato contestato nella fattispecie dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è parimenti reiterativo di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte d'appello, che richiama correttamente consolidati principi giurisprudenziali a sostegno del convincimento maturato, secondo il quale, nel caso di specie, non ricorre il delitto di cui all'art. 393 cod. pen., nella mancanza di un'astratta tutelabilità giuridica della pretesa vantata dall'imputato ( pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M