Cassation dismisses appeals regarding aggravated property damage and provocation mitigation in a criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Maria Capria and Salvatore Minniti inadmissible. The appellate court correctly found that the defendants' damaging acts occurred while police were occupied elsewhere, negating the aggravating circumstance of being witnessed, and rejected the provocation mitigation due to a history of conflicts. The court ruled that the lower court's reasoning was sound and the appeals lacked legal foundation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625 n. 7 cod. pen; Art. 58 n. 2 cod. pen: Appeals challenging the application of aggravated property damage or the denial of provocation mitigation are inadmissible when the appellate court's factual findings regarding the absence of witnesses or the existence of prior conflicts are not distorted.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: CAPRIA MARIA nato a MESSINA il 25/06/1979MINNITI SALVATORE nato a MESSINA il 19/11/1987 avverso la sentenza del 13/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto i ricorsi presentati nell'interesse di Maria Capria e Salvatore Minniti, con un unico atto; considerato che il primo motivo, con il quale si deducono la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità e di rilevanza penale del fatto in ragione della sussistenza della aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen, è manifestamente infondato; che la Corte di appello - in aderenza alle risultanze probatorie richiamate nella sentenza impugnata che non risultano travisate sul significante ( l'annotazione di servizio in atti è riportata nel suo tenore testuale)- ha evidenziato come le condotte di danneggiamento rispettivamente contestate agli imputati non erano state realizzate sotto gli occhi delle persone offese e del personale di polizia intervenuto sul posto ma, al contrario, approfittando del fatto che le forze dell'ordine erano occupate in attività del tutto diverse dal monitoraggio dei veicoli; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge e il vizio della motivazione in punto di mancato riconoscimento della attenuante della provocazione, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente escluso tale diminuente sulla scorta della stessa ricostruzione offerta dall'imputata Capria che aveva riferito di una accesa conflittualità con le persone offese, così uniformandosi al consolidato principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui non può essere invocata l'attenuante della provocazione in presenza di reiterati pregressi litigi tra l'agente e la vittima con reciproci dispetti e provocazioni (si veda, da ultimo, Sez. 1, n. 21899 del 27/02/2024.
Alla Gezim, Rv. 286420); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono deve essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P P.Q.M