Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12861/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of interest and manifestly unfounded grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12861/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment regarding a vehicle license plate swap, arguing defects in reasoning and sentencing. The court found these arguments manifestly unfounded because the lower court relied on the defendant's full confession and corroborating police evidence to establish guilt for money laundering and obstruction of stolen goods.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the contested judgment is not yet final or if the grounds raised are manifestly unfounded.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal manifestly unfounded lack of interest money laundering license plate swap second instance judgment court costs confisca del veicolo a motore

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 366, para. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 378 c.p.
Art. 114 c.p.
art. 114 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: SILVESTRI RAFFAELE nato a NAPOLI il 18/04/1988avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Silvestri; considerato che con riferimento al primo motivo, con cui si censura l'acquisizione da parte del giudice di primo grado della sentenza n. 2031/2021 (non ancora irrevocabile), vi è carenza di interesse poiché i contenuti di tale pronuncia non sono stati di fatto utilizzati nel giudizio a carico dell'ordine ricorrente; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura il vizio della motivazione in punto di responsabilità è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha posto a base della colpevolezza la piena confessione dell'imputato il quale aveva ammesso l'attività di sostituzione della targa del ciclomotore di provenienza furtiva fornendo precisi dettagli che avevano trovato riscontro negli immediati accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria (rinvenimento della targa originale proprio nel luogo ove Silvestri aveva compiuto l'operazione illecita su incarico di Salvatore Cipolletta e dietro corresponsione di compenso in danaro); osservato che anche il terzo e quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto nel delitto di favoreggiamento previsto dall'art. 378 ovvero nel reato di ricettazione, è manifestamente infondato atteso che la configurazione dell'illecito di riciclaggio è conseguenza logica della ammissione da parte dell'imputato della sostituzione della targa a cui aveva personalmente provveduto e, dunque, del compimento di una operazione idonea ad ostacolare la provenienza furtiva del ciclomotore; ritenuto che il quinto motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello argomentato compiutamente al riguardo (si vedano le pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove il collegio di merito ha escluso il contributo di minima importanza avendo l'imputato non solo rafforzato e condiviso il proposito criminoso del Cipolletta, ma anche realizzato materialmente la condotta di riciclaggio); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissi P.Q.MIl Coisili e st sote Il Presidente1 r DEPLucia tht C; (12t 11F+.