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Ordinanza — n. 12860/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding sentencing and procedural renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12860/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding sentencing errors and the renewal of the trial. The appellant argued for specific aggravating and mitigating circumstances, but the court found these grievances to be mere repetitions of arguments already properly examined and dismissed by the Court of Appeal. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specific argumentation required to challenge the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 1 lett. a) cod. proc. pen.; Art. 360 n. 1 lett. b) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already examined without providing new specific arguments or a critical analysis of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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lack of specific argumentation reiterative grievances inadmissible appeal sentencing review procedural renewal Court of Cassation criminal procedure ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 1 lett. a) cod. proc. pen.
Art. 360 n. 1 lett. b) cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764
Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373
203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez.
Sez. 3, n. 34625de1 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522
269373; Sez. 3, n. 34625de1 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522).
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Testo completo

da: BRUCCI PASQUALE nato a ACERRA il 15/09/1974avverso la sentenza del 29/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pasquale Brucci; considerato, che il primo motivo di ricorso è articolato in sei diverse censure con le quali si deduce il vizio motivazionale in relazione alla ritenuta partecipazione dell'imputato alla contestata rapina e conseguente esclusione dell'ipotesi di mera presenza passiva sul luogo del fatto, al mancato riconoscimento dell'errore sul fatto e dell'errore determinato dall'altrui inganno ai sensi degli artt. 47 e 48 cod. pen., alla omessa qualificazione giuridica del fatto, al più, nella fattispecie di favoreggiamento personale, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti del travisamento e dell'uso dell'arma, al diniego delle attenuanti generiche e delle ulteriori diminuenti di cui agli artt. 62 n. 4 e 114 cod. pen.; che tutte le doglianze sono meramente reiterative di profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrua motivazione, immune da vizi, sicché gli stessi devono considerarsi privi di specificità e meramente apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata); ritenuto che la doglianza relativa alla mancata rinnovazione della istruttoria dibattimentale è manifestamente infondata avendo la Corte di appello congruamente spiegato che l'acquisizione dei tabulati telefonici relativi all'utenza dell'imputato e l'invocata escussione di De Marco Gianluca erano elementi non necessari ai fini della decisione; che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza di quella espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (SU, n. 12602 del 17.12.2015- dep. 2016, Ricci, Rv. 266820); il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice d'appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento, non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, me deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (Sez.

U, n. 2110 del 23/11/1995- dep. 1996, Fachini, Rv. 203764 e successivamente Sez. 3 n. 7680 del 13/01/2027, Loda, Rv. 269373; Sez. 3, n. 34625de1 15/07/2022, Grosso, Rv. 283522). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MN1arapala(8'b6 Luciahernperiali ' T A i N