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Sentenza — n. 12859/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence for attempted extortion due to statute of limitations expiration.

Numero d'incarto Sentenza — n. 12859/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Second Instance Court's judgment regarding an extortion charge against the appellant. The appellant argued that the conduct of attempted extortion should be retrodated to the date of the underlying crime to extend the statute of limitations. The court rejected this, ruling that without proof of the specific date of asset acquisition, the consummative moment must be fixed near the underlying crime's date, causing the ten-year limitation period to expire before the appeal sentence was pronounced.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; When the date of acquisition of the illicit asset is unproven, the consummative moment of the crime of attempted extortion is deemed to be near the date of the underlying offense, potentially leading to the extinction of the crime due to the statute of limitations.

Parole chiave

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statute of limitations attempted extortion retroactive dating consummative moment favor rei principle extinction of crime second instance annulment momento del reato

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Zucca; preso atto della memoria difensiva tardivamente depositata il 23/01/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod.
art. 157 cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Zucca; preso atto della memoria difensiva tardivamente depositata il 23/01/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 44322 del 15.10.2021, Ceglia, Rv. 282307
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Testo completo

osto da: ZUCCA ROBERTO nato a AVERSA il 06/03/1980 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Roberto Zucca; preso atto della memoria difensiva tardivamente depositata il 23/01/2026; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen. per la mancata retrodatazione della condotta di ricettazione ascritta allo Zucca in epoca prossima alla data di consumazione del delitto presupposto, è fondato; che, invero, ai fini del calcolo del relativo termine con riferimento al reato de qua, nell'ipotesi in cui - come nel caso in esame ove è ignoto il momento di ricezione degli assegni ricettati - manchi prova certa della data di acquisizione del bene da parte dell'imputato, il momento consumativo del reato deve essere individuato, in applicazione del principio del favor rei, in prossimità della data di commissione del reato presupposto (Sez. 2, n. 44322 del 15.10.2021, Ceglia, Rv. 282307) e, pertanto, nella specie, nel giorno 12/09/2012 allorquando era presentata la denuncia di rapina dei titoli di credito in questione; che, pertanto, avuto riguardo al dies a quo come sopra indicato, il termine massimo di prescrizione è pari a dieci anni di reclusione (anni 8 + 1/4 in assenza di contestazione di recidiva qualificata), sicchè, in assenza di causa di sospensione ex lege, il contestato delitto di ricettazione si è estinto in data 12 settembre 2022 e quindi in epoca antecedente alla pronuncia della sentenza di appello; che, in mancanza di "evidenza di innocenza" neppure dedotta nel ricorso, restano ferme le statuizioni civili disposte nel giudizio di primo grado;

P.Q.M.

Annul P.Q.M