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Ordinanza — n. 12858/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on recidivism and sentencing due to res judicata and discretionary error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12858/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the recidivism issue was already covered by a prior final judgment. The appellant argued for a different sentence calculation, but the court found the new sentencing correct based on the remaining convicted facts and the intensity of intent under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The appeal regarding recidivism is inadmissible when the issue is already covered by res judicata, and sentencing errors based on discretionary intent assessment are not subject to cassation review.

Parole chiave

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recidivism res judicata sentencing discretion penal code article 133 inadmissible appeal partial acquittal recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

posto da: GRASSO SANTO nato a MESSINA il 24/05/1948 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Santo Grasso; letta la memoria difensiva (con relativa nota spese) depositata dal difensore delle parti civili Salvatore Currò e Filippo Rizzo; premesso che la sentenza impugnata è stata emessa a seguito di annullamento con rinvio disposto da questa Corte limitatamente alla rideterminazione della pena per effetto dell' intervenuta assoluzione dell'imputato con riferimento a parte dei reati contestati (capi B-D-G-M-0); ritenuto pertanto che la doglianza qui dedotta in punto di mancata disapplicazione della recidiva è inammissibile in quanto trattasi di profilo ormai coperto da giudicato; considerato che la prospettata violazione di legge e in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondata atteso che il ricalcolo della pena conseguente al parziale epilogo assolutorio è stato correttamente condotto in rapporto alla gravità dei fatti oggetto di condanna anche sotto il profilo della intensità del dolo con riferimento all'intensità del dolo, così formulando un giudizio discrezionale condotto in aderenza ad uno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.e, come tale non censurabile in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che la richiesta di liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili va rigettata atteso che il ricorso qui in esame ha ad oggetto il profilo relativo alla quantificazione della pena e, quindi, del tutto estraneo alle pretese civilistiche sul quale, del resto, la memoria difensiva nulla prospetta .

P.Q.M.

P.Q.M