Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural violations and untimely submissions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Garbin Manolo inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The court rejected arguments regarding trial responsibility and sentencing proportionality as they constituted a re-evaluation of evidence already decided by the lower court. Furthermore, the request for a substitute penalty was deemed untimely because it was submitted late in the second instance proceedings rather than with the initial appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 133 c.p.; Art. 20 bis c.p.: Appeals challenging the substantive evaluation of evidence or the discretion in sentencing are inadmissible if they merely propose a different assessment of facts already examined, while requests for substitute penalties must be raised at the first instance or with the appeal filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
da: GARBIN MANOLO nato a MONTEBELLUNA il 06/10/1995avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Garbin Manolo; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, non è consentito in quanto volto a proporre una diversa valutazione degli elementi di prova esaminati dalla Corte di appello nella sentenza impugnata che si salda con quella del giudice di primo grado costituendo un unico complesso argomentativo); osservato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena è manifestamente infondato avendo il collegio di merito espresso un giudizio di congruità della sanzione condotto con preciso riferimento ad uno dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè dando rilievo ai precedenti penali e alla circostanza che, nonostante i benefici della messa alla prova e della sospensione condizionale della pena, l'imputato era nuovamente ricaduto nell'illecito, così formulando una valutazione discrezionale non censurabile in questa sede; ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con il quale si lamenta l'omessa pronuncia in punto di pena sostitutiva, non è consentito perché la richiesta di cui all'art. 20 bis cod. pen.
è stata avanzata tardivamente mediante con conclusioni scritte rassegnate per l'udienza del giudizio di secondo grado, seppure utilmente proponibile con l'atto di appello depositato in data 24/01/2023, sicchè la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi al riguardo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
P.Q.M