Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of appeal grounds and improper fact reconstruction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Pietro Macri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's liability judgment and a non-prosecution ruling, but the court found the first ground barred because it sought a factual reconstruction using criteria different from those of the trial judge. The second ground was rejected as it addressed a non-prosecution issue not raised in the appeal act. Consequently, the appeal was dismissed without merits because the procedural requirements for admissibility were not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.c.; Art. 360, n. 6 c.p.c.: An appeal is inadmissible if it seeks to reconstruct facts using criteria different from those adopted by the court of first instance or if it addresses a ground not deduced in the appeal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: MACRI PIETRO nato a TORINO il 29/06/1973 avverso la sentenza del 22/01/2025 della CORTE APPELLO di TRENTO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Pietro Macri'; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, non è consentito in questa sede, in quanto volto ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicato le ragioni del suo convincimento (si vedano le pagine 6 e 7 della sentenza impugnata che si salda con quella del giudice di primo grado costituendo un unico complessivo corpo argonnentativo); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa pronuncia in ordine alla causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., non è consentito avendo ad oggetto un profilo non dedotto nell'atto di appello; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q. P.Q.MIl Consili nso Il Presidente Ma f,ap Lucian pe riali i recri0J\ /