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Ordinanza — n. 12855/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reclassification to theft due to inadmissible motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12855/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Boccolino inadmissible regarding a claim of improper reclassification from theft to receipt. The defendant argued the lower court failed to requalify the facts, but the court ruled such motivation defects are not deducible without a separate legal violation claim. Consequently, the appeal was rejected, upholding the conviction for receipt based on the defendant's possession of stolen goods without reporting their involvement.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; In criminal cassation appeals, alleged defects of reasoning are inadmissible unless accompanied by a distinct claim of legal violation, as the court must first establish the existence of a legal error before examining the quality of the reasoning.

Parole chiave

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criminal procedure defect of reasoning reclassification of facts receipt of stolen goods inadmissible appeal legal violation claim Corte di Cassazione abuso della licenza e delle targhe

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 648 cod. pen

Giurisprudenza citata

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SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo
Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro
pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv.
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe
Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv.
Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona
267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv.
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Testo completo

posto da: BOCCOLINO ANTONIO nato a NAPOLI il 05/08/1978 avverso la sentenza dei 17/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Boccolino; considerato che con un unico motivo di doglianza si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione circa la mancata riqualificazione del fatto contestato nel reato di furto, anziché di ricettazione; che il prospettato vizio motivazionale non è deducibile dovendosi richiamare il principio affermato da questa Corte nella sua composizione più autorevole secondo cui "in tema di ricorso per cassazione, i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, non solo quando la soluzione adottata dal giudice sia giuridicamente corretta, ma anche, nel caso contrario, essendo, in tale ipotesi, necessario dedurre come motivo di ricorso l'intervenuta violazione di legge" (SU, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027); che la Corte di appello ha disatteso il rilievo difensivo della riconducibilità all'imputato del reato presupposto di furto in quanto non suffragata da elementi a sostegno, così applicando correttamente il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo il quale risponde di ricettazione, non operando la clausola di riserva prevista dall'art. 648 cod. pen., colui che, trovato nella disponibilità della refurtiva, non fornisca indicazioni circostanziate in ordine al suo coinvolgimento nella commissione del furto (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, Mauro, Rv. 285313;

Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 267969; Sez. 2, n. 43427 del 07/09/2016, Ancona, Rv. 267669); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M