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Ordinanza — n. 12853/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12853/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12853/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: PINTO FRANCO nato a NAPOLI il 29/10/1973 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Pinto; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante e al mancato contenimento della pena base nel minimo edittale, è manifestamente infondato; che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si limiti- come ritenuto dalla Corte di appello ( pag. 3 della sentenza impugnata)- a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, art. 606 comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 12853/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3 della sentenza impugnata)- a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

Parole chiave

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aggravamento della pena attenuazione della pena infrazione privilegiata commisurazione della pena per rapina reato grave di stupefacenti maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
110/75 non sono essere stati previamente dedotti come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
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Testo completo

posto da: PINTO FRANCO nato a NAPOLI il 29/10/1973 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Franco Pinto; ritenuto che il primo motivo, con il quale si contestano la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla ritenuta aggravante e al mancato contenimento della pena base nel minimo edittale, è manifestamente infondato; che il giudizio di bilanciamento tra circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudice di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si limiti- come ritenuto dalla Corte di appello ( pag. 3 della sentenza impugnata)- a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, quanto alla dosimetria della pena, i giudici di secondo grado hanno compiutamente giustificato il modesto scostamento della sanzione base con le concrete modalità del fatto (tentata rapina commessa in stato di alterazione alcolica e con uso di arma bianca ritenuta), così applicando uno degli indici di commisurazione previsti dall'art. 133 cod. pen.; considerato che gli ulteriori profili di censura relativi l'omesso assorbimento della contravvenzione di cui all'art. 4 legge n. 110 del 1975 nel delitto di tentata rapina, alla erronea applicazione delle norme sul concorso formale e al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto ex art. 4 co. 3 L. 110/75 non sono essere stati previamente dedotti come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M