Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12852/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for theft, upholding aggravating circumstances despite video surveillance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12852/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeal by Vincenzo Migliazza inadmissible, rejecting arguments regarding both procedural flaws and the application of an aggravating circumstance. The court found the lower court's reasoning sound, noting the defendant's confession, eyewitness testimony, and recovered stolen tools corroborated the charges. Furthermore, the presence of video surveillance was deemed insufficient to negate the aggravating factor of exposing goods to public trust, as it merely aids identification rather than preventing the crime.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 627 c.p.; Art. 63 c.p.: The existence of a video surveillance system at the scene of a theft does not exclude the aggravating circumstance of exposing goods to public trust, provided the surveillance is not specifically effective in preventing the immediate removal of the property.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft aggravating circumstance video surveillance defense public trust exposure inadmissible appeal corroborating evidence delitto infrazione privilegiata reati violenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 627 c.p.
Art. 63 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: MIGLIAZZA VINCENZO nato a OTTAVIANO il 06/11/1961 avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Migliazza; osservato, che il secondo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità e da esaminare per primo per priorità logico-giuridica, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello compiutamente assolto al proprio onere argomentativo dando rilievo alla confessione dell'addebito da parte dell'imputato, corroborata da quanto registrato dalle telecamere installate presso il luogo del danneggiamento contestato al capo B), dal racconto della persona offesa Vitale Agostino che lo aveva colto in flagranza e dal ritrovamento da parte della polizia giudiziaria della mazza di ferro utilizzata per una delle due azioni illecite ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); considerato che anche il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in punto di sussistenza della ritenuta aggravante, è manifestamente infondato; che il giudice di merito ha fatto corretta applicazione del principio affermato da questa Corte secondo cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di video-sorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato, non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, Saja, Rv. 280157); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M