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Ordinanza — n. 12851/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic arguments and lack of concrete mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12851/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Franco Galeone inadmissible, rejecting his complaints regarding the criminalization of bill recycling after the underlying forgery was depenalized. Galeone argued that the loss of penal relevance for the presupposing offense should extinguish the liability for the subsequent crime, while the appellate court had denied generic mitigating circumstances based on a lack of positive evidence and specific criminal history. The Supreme Court upheld the lower court's decision, emphasizing that the criminal nature of the act depends on the time of the conduct and that generic arguments without factual comparison are insufficient to overturn the judgment.

Regesto Legislator

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Art. 2 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The criminal relevance of an act committed after the depenalization of its presupposing offense remains valid if the object's origin from a crime is defined by external norms, and generic appeals lacking factual comparison with the contested judgment are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility bill recycling crime depenalization of forgery generic legal arguments generic mitigating circumstances criminal history assessment time of conduct relevance attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 2 cod. pen.
7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.
Art. 648 cod. pen.
Letto il ricorso di Franco Galeone; osservato che il primo motivo di doglianza, con cui si deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 648 cod.
art. 648 cod. pen
Letto il ricorso di Franco Galeone; osservato che il primo motivo di doglianza, con cui si deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
art. 2 cod. pen
7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia
pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa» (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S.
260610) e potendo il giudice valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

posto da: GALEONE FRANCO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 30/11/1975avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Franco Galeone; osservato che il primo motivo di doglianza, con cui si deduce la violazione di legge per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. nonostante l'avvenuta depenalizzazione del reato presupposto (falso in scrittura privata) è manifestamente infondato; che, come correttamente affermato dal collegio di merito, la ricettazione di un assegno bancario con clausola di non trasferibilità oggetto di falsificazione conserva rilevanza penale anche dopo la depenalizzazione, ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del presupposto reato di falso in scrittura privata, atteso che la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa» (Sez. 2, n. 32775 del 30/06/2021, Briglia, Rv. 281859); considerato che il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità, è del tutto generico in quanto totalmente privo di confronto con la sentenza impugnata (pag.

3) che ha argomentato in punto di dolo del delitto di ricettazione evidenziando l'assenza di giustificazione da parte dell'imputato in ordine al possesso dell'assegno clonato e in punto di sussistenza del delitto di tentata truffa dando conto che il titolo di credito recava la firma contraffatta dell'emittente e Galeone aveva cercato di metterlo all'incasso; ritenuto che il terzo motivo di doglianza, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di attenuanti generiche, è manifestamente infondato; che la Corte di appello ha fondato il diniego sulla assenza di elementi positivi e sul precedente penale specifico; che proprio la mancanza di circostanze concrete suscettibili di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, è sufficiente per escludere la diminuente (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e potendo il giudice valorizzare in tale direzione anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M