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Ordinanza — n. 12850/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of mitigating circumstances in extortion case due to insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12850/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting claims regarding the denial of generic mitigating circumstances and procedural flaws. The appellant argued for leniency based on pre-existing intimidating behavior, but the lower court correctly noted the absence of positive elements and the high aggressiveness of the attempted extortion. The Supreme Court upheld this reasoning, citing established principles that require positive evidence for mitigating factors and sufficient general reference to statutory elements.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; The court may legitimately deny generic mitigating circumstances absent positive elements, and general reference to statutory provisions suffices for motivation without individual consideration of every element.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances attempted extortion judicial motivation appeal inadmissibility criminal procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
260610) e non è necessario, per soddisfare l'obbligo motivazionale, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
260610) e non è necessario, per soddisfare l'obbligo motivazionale, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

posto da: CECORO CRISTOFARO nato a AVERSA il 18/08/1996avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Cristofaro Cecoro; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato; che, invero, la Corte di appello ha argomentato compiutamente il diniego evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivamente valutabili e, dall'altro, quale dato negativo, l'alto grado di aggressività della condotta di tentata estorsione che si era inserita in un contesto di pregressi comportamenti di natura intimidatoria (pag. pagina 4 della sentenza impugnata); che si tratta di una motivazione esente da evidenti illogicità e pertanto non sindacabile in questa sede, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può legittimamente giustificarsi solo con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) e non è necessario, per soddisfare l'obbligo motivazionale, che il giudice prenda singolarmente in considerazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente il richiamo, come nella specie, a quelli che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il triplice vizio di motivazione con riferimento al giudizio di responsabilità è del tutto generico in quanto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la censura, risolvendosi nel mero richiamo ai principi che governano la motivazione del provvedimento giudiziario in genere senza in alcun modo confutare il percorso argomentativo della sentenza qui impugnata; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M