Italian court dismisses appeal for substitution of person charge due to failure to raise omission in second instance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Caterina Pianese inadmissible because the sole ground of complaint regarding the omission to reclassify the act as substitution of person was not raised in the act of appeal. The court found the illegal conduct consisted of applying for income support while concealing a prior conviction for money laundering, which does not fit the definition of substitution of person. Consequently, the court ruled that the complaint was unfounded and dismissed the request, ordering the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 494 c.p.: The failure to deduce a ground of complaint regarding the omission to reclassify an act in the act of appeal renders the appeal inadmissible, as the court must base its judgment on the grounds expressly raised by the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PIANESE CATERINA nato a MUGNANO DI NAPOLI il 30/08/1984 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Caterina Pianese; osservato che l'unico motivo di doglianza, con cui la difesa contesta la violazione di legge in punto di omessa riqualificazione del fatto nel reato di cui all'art. 494 cod. pen. (sostituzione di persona) non è stato dedotto con l'atto di appello e d è comunque nnanifestamento infondato atteso che dalla ricostruzione dei fatti come riportata nel provvedimento impugnato il comportamento illecito è consistito nell'avere presentato richiesta di reddito di cittadinanza tacendo la pregressa condanna per il reato di cui all'art. 416 bis, sicchè esso non rientra nella categoria delle condotte di sostituzione di persona: ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M7.7 APRI2026 It Fur72: ,7 $