Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12848/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of factual and legal arguments supporting the claim of insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12848/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Antonio Gallo inadmissible due to a complete absence of legal and factual grounds. Although Gallo alleged a violation of procedural rules regarding the motivation of the defendant's guilt, the court found the appeal lacked the required critical argumentation against the lower court's decision. Consequently, the appeal was rejected, and Gallo was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.; The appeal must contain specific legal and factual arguments; a mere assertion of insufficient motivation without supporting reasoning renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Insufficient Motivation Inadmissible Appeal Burden of Argumentation Procedural Violation Claim ricompensa pagamento dell'ammenda dolo determinante

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Antonio Gallo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: GALLO ANTONIO nato a NAPOLI il 17/07/1970avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Gallo; osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità è privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, deve ribadirsi, il principio secondo cui la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce; che, dunque, contenuto essenziale dell'atto di gravame è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento censurato, nella specie mancante in quanto nel ricorso ci si duole apoditticamente di una carenza di motivazione in punto di dolo del contestato delitto di ricettazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M