Italian Court dismisses appeal on fraud jurisdiction and complaint timeliness grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's jurisdictional and procedural rulings. The appellant challenged the territorial competence for a fraud case, arguing against the location where the victim's bank account received the funds, and questioned the timeliness of the victims' complaints. The court rejected these arguments by establishing that fraud consummation occurs when the illicit profit is effectively received and the complaint period starts only upon certain knowledge of the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 100 c.p.p.: The crime of fraud is consummated when the perpetrator effectively receives the illicit profit, determining territorial jurisdiction at the bank account location, and the complaint period begins only upon certain knowledge of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posto da: ROMANO ATTILIO nato a CASORIA il 05/10/1956 avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Attilio Romano; considerato che il primo motivo, con il quale si censura la statuizione in punto di competenza territoriale, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente ritenuto che il delitto di truffa, alla luce delle sue connotazioni concrete, si era realizzato in Napoli e cioè nel luogo in cui l'imputato aveva ricevuto l'intero ingiusto profitto mediante bonifico sul suo conto corrente della somma dovuta, al netto dell'acconto versato in sede di trattativa; che il perfezionarsi dell'illecito, in quanto reato istantaneo e di danno, è segnato dal momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimoni del soggetto passivo (Sez.
U, n. 1 del 16/12/1998, dep. 1999, Cellamare, Rv. 212079; Sez. 2, n. 48027 del 20/10/2016, Vallelonga, Rv. 268369), sicchè la sua consumazione si verifica nel momento in cui l'autore consegue l'effettivo incameramento del profitto ed il raggirato subisce la definitiva perdita di quanto oggetto di disposizione patrimoniale; che, in particolare , se detto profitto è ottenuto mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l'accreditamento della somma di denaro, sicchè, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all'istituto bancario di credito del luogo in cui il destinatario ha aperto il conto corrente» ( Sez. 6, n. 30125 del 02/07/2025, Sabatini, Rv. 288647;
Sez. 2, n. 17322 del 18/01/2019, Creo, Rv. 276420; Sez. 2, n. 54948 del 16/11/2017, Di Paolantonio, Rv. 271761; Sez. F., n. 37400 del 30/08/2016, F., Rv. 268011); ritenuto che manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce l'intempestività della querela presentata dalle persone offese in data 2.8.2018, avendo la Corte di appello correttamente evidenziato che le vittime della truffa avevano avuto contezza della stessa solo nel corso del mese di maggio di quell'anno allorquando avevano scoperto che l'auto da loro acquistata era stata proposta in vendita ad altri soggetti, così applicando il principio consolidato secondo cui il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva ( ex multis Sez. 2, n. 10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373;
Sez. 2 n. 37584 del 05/07/2019, Di Lorenzo, Rv. 277081). considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione con riferimento all'art. 640 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità, è caratterizzato da evidente genericità in quanto, per come prospettato, denuncia solo apparentemente l'erronea applicazione della lege penale risolvendosi di fatto nella mera reiterazione di doglianza, già puntualmente disattesa dalla Corte diappello che, con argomentazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, ha delineato l'elemento costitutivo degli artifizi e raggiri (pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P P.Q.M