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Ordinanza — n. 12846/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for duplicating lower court's reasoning on subjective intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12846/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court failed to address the subjective element of the crime. The appellant argued the trial court erred by not explicitly citing the specific intent required for the offense, while the appellate court had already logically refuted this by noting the defendant personally signed false documents. The supreme court ruled that since the first ground was merely a repetition of a previously rejected argument, the entire appeal lacked a new basis for review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 cod. proc. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds raised are merely reproductions of arguments already examined and dismissed by the court of first instance, lacking any new legal or factual basis.

Parole chiave

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inadmissible appeal duplicative grounds subjective intent Cassation procedure lower court reasoning attenuazione della pena reiterazione di reati penali riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 133 cod.
Art. 62 bis cod. pen.
ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla diminuente di cui all'art. 62 bis cod.
Art. 416 bis cod. pen.
Art. 360, n. 3 cod. proc. pen.
art. 416 bis cod. pen
art. 133 cod. pen
2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv.
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier
281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez.
Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, Ventimiglia
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Testo completo

posto da: DI FRAIA VINCENZO nato a VILLA LITERNO il 30/10/1973 avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Vincenzo Di Fraia; considerato che il primo motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza del dolo di reato, non è consentito in quanto meramente riproduttivo di un profilo di censura già dedotto nell'atto di appello e disatteso dalla Corte territoriale, con corrette argomentazioni logiche e giuridiche: il collegio di merito ha evidenziato come l'elemento soggettivo non potesse escludersi per il solo fatto che l'imputato si fosse avvalso della assistenza di un Caf atteso che le autocertificazioni mendaci allegate alla domanda per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza (attestanti, contrariamente al vero, l'assenza di condanna irrevocabile per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.) erano state da lui personalmente compilate e sottoscritte (pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deducono la violazione dell'art. 133 cod. pen. ed il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e di dosimetria della pena, è manifestamente infondato; che, invero, quanto alla diminuente di cui all'art. 62 bis cod. pen, il collegio di merito ha motivato il diniego per assenza di elementi positivamente valutabili in tal senso (pag. 3 della sentenza) e, per consolidato orientamento di questa Corte, l'applicazione della stessa, oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell'imputato, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610;

Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590; Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, Ventimiglia, non mass.). che, quanto alla dosimetria della pena, il giudizio sulla congruità della sanzione è stato correttamente condotto sulla scorta di uno degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. e cioè valorizzando l'entità del fatto anche sotto il profilo della intensità del dolo atteso che l'imputato aveva presentato per due volte domanda per accedere al beneficio presso due enti diversi omettendo di comunicare la condizione ostativa della pregressa condanna (pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M