Ordinanza — n. 12845/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: HOSSEN ZAKIR nato il 03/05/1997 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zakir Hossen; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che si è espressamente pronunciata sul tema difensivo del " falso grossolano", ritenuto non meritevole di accoglimento evidenziando, con considerazione immune da manifesta illogicità, che la contraffazione dei beni messi in vendita dall'imputato era stata rilevata da soggetto esperto (teste di polizia giudiziaria) ma non apprezzabili ictu ocu/i da un consumatore medio (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12845/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: HOSSEN ZAKIR nato il 03/05/1997 avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Zakir Hossen; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che si è espressamente pronunciata sul tema difensivo del " falso grossolano", ritenuto non meritevole di accoglimento evidenziando, con considerazione immune da manifesta illogicità, che la contraffazione dei beni messi in vendita dall'imputato era stata rilevata da soggetto esperto (teste di polizia giudiziaria) ma non apprezzabili ictu ocu/i da un consumatore medio (pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre