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Ordinanza — n. 12844/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to procedural time bar and lack of new arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12844/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The court found the first ground regarding the prescription period invalid because the defense's absence was already recorded in the first-instance minutes, meaning the statutory suspension had expired before the appellate judgment. The second ground was rejected as a mere repetition of arguments previously dismissed by the lower court without any new evidence or reasoning. Consequently, the appeal failed to meet the threshold for admissibility under criminal procedure rules.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the prescription period has expired based on established facts of absence, and if the grounds raised are merely repetitive of those already rejected by the lower court without new elements.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility prescription period calculation repetitive arguments rejection defense absence record court costs and fine truffa all'assicurazione abbandono del procedimento per truffa reticenza dolosa dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
art. 640 cod. pen
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Testo completo

posto da: CAPONE GAUDIANO nato a MONTELLA il 30/12/1972avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gaudiano Capone; considerato che il primo motivo, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione al computo del termine prescrizionale, è manifestamente infondato in quanto nel verbale dell'udienza 19/02/020 del giudizio di primo grado si attesta la presenza del difensore di fiducia dell'imputato e la sua adesione alla astensione deliberata dalla e Camere Penali con rinvio della trattazione al giorno 25.11.2020; a tale sospensione ex lege pari a mesi 9 e giorni 6 si aggiunge quella di 60 giorni per ulteriore impedimento del difensore, sicchè il termine di prescrizione per il delitto di truffa è maturato solo successivamente alla pronuncia della sentenza di appello (30/10/2025); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli artifizi e raggiri di cui all'art. 640 cod. pen., costituisce pedissequa reiterazione di doglianze già dedotte con l'atto di appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale dandone atto alle pagine 6 e 7 dell'impugnata sentenza ove si confronta direttamente con i rilievi difensivi in ordine al silenzio maliziosamente serbato dal venditore circa l'esistenza di gravami sull'immobile oggetto di preliminare di vendita, alla inesistente polizza fideiussoria rilasciata a garanzia e alla dissimulazione dello stato di insolvenza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

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