Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12843/2026 — snpen Generato dall'IA

Recidivism appeal dismissed; generic mitigation denied due to lack of specific argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12843/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim regarding recidivism and the denial of generic mitigation. The lower court correctly applied the principle that recidivism requires a concrete assessment of the defendant's dangerousness based on the nature and sequence of prior crimes, not merely their existence. Furthermore, the challenge to the sentencing was found to be totally aspecific and therefore unscrutiniable under procedural law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 99 cod. pen.; In cases of contested recidivism, the judge must verify concretely if the repetition of the offense is a true symptom of the author's reprehensibility and danger, considering the nature of crimes, deviance, and temporal distance, rather than relying on a formal and indiscriminate finding of prior convictions.

Parole chiave

Generato dall'IA
recidivism assessment generic mitigation sentencing discretion inadmissible appeal dangerousness evaluation recidiva nell'infrazione criminalità persistente revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 cod. pen.
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.
art. 99 cod. pen
247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: RICCIARDI SALVATORE nato a MADDALONI il 17/07/1983 avverso la sentenza del 26/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Ricciardi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la mancanza, contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata disapplicazione della recidiva, diniego di circostanza generiche e di dosimetria della pena è, in parte manifestamente infondato e, per altra parte, non consentito; che, quanto alla recidiva, la Corte di appello ha richiamato i precedenti penali dell'imputato (per i quali risulta avere riportato condanna complessiva a più di 16 anni di reclusione) esaminando puntualmente la loro tipologia, la sequenza temporale e la vicinanza con il reato oggetto di giudizio che è stato, quindi, ritenuto espressione di una sempre più ingravescente pericolosità sociale con particolare riferimento a condotte violente (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata); che, pertanto, la motivazione è compiuta ed è corretta in quanto conforme al principio di diritto dettato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 secondo cui, in presenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commi dell'art. 99 cod. pen., il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali; che, in ordine al mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di dosimetria della pena, la censura non è corredata da alcun di argomentazione, sicchè si presenta totalmente aspecifica e, come tale, non scrutinabile; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M