Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12842/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeals regarding stolen Rolex watches due to lack of ownership proof and insufficient evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12842/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals by Antonio De Matteo and Elena Venditti inadmissible. The appellate court had convicted the defendants for receiving stolen goods based on the absence of ownership certificates and the abrasion of serial numbers on the Rolex watches. The court rejected the arguments claiming lack of evidence or improper qualification, ruling that the defendants failed to justify how they obtained the items.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 cod. pen.; Art. 712 cod. pen.: The court must reject appeals where the appellate judgment correctly deduces criminal liability from the absence of ownership proof and the failure of the accused to explain the acquisition of goods lacking proper documentation.

Parole chiave

Generato dall'IA
receiving stolen goods lack of ownership proof serial number abrasion inadmissible appeal criminal liability contraffazione di merci difetti materiali appropriazione indebita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 cod. pen.
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonio De Matteo ed Elena Venditti, ritenuto che con il primo ed il secondo motivo del primo ricorso si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod.
Art. 712 cod. pen.
in punto di giudizio di responsabilità per assenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui ai capi 2) e 3) e alla qualificazione giuridica dei fatti sussumibili nell'alveo di cui all'art. 712 cod.
art. 648 cod. pen
Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonio De Matteo ed Elena Venditti, ritenuto che con il primo ed il secondo motivo del primo ricorso si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posti da: DE MATTEO ANTONIO nato a NAPOLI il 28/09/1991 VENDITTI ELENA nato a NAPOLI il 16/01/1994avverso la sentenza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Antonio De Matteo ed Elena Venditti, ritenuto che con il primo ed il secondo motivo del primo ricorso si deducono la violazione di legge con riferimento all'art. 648 cod. pen. in punto di giudizio di responsabilità per assenza di prova in ordine alla provenienza delittuosa dei beni di cui ai capi 2) e 3) e alla qualificazione giuridica dei fatti sussumibili nell'alveo di cui all'art. 712 cod. pen ed altresì l'omessa motivazione in ordine al posizione dell'imputata Venditti; che tali doglianze sono è manifestamente infondato: la Corte di appello ha infatti valutato, sul piano logico, che entrambi gli orologi Rolex presentavano il numero di matricola abraso , non erano corredati dai certificati di proprietà e che gli imputati avevano omesso di fornire giustificazione circa le modalità con le quali erano venuti in possesso di tali beni, così correttamente riconducendo i fatti rispettivamente contestati agli odierni ricorrenti alla fattispecie di ricettazione e non a quella di incauto acquisto ( pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); che l'unico motivo del secondo ricorso, con il quale si denuncia che il verbale di sequestro redatto in data 15 agosto 2016 attesta la disponibilità in capo all'imputa Venditti di un orologio Rolex di modello diverso da quello oggetto di contestazione è del tutto generico in quanto non corredato dalla allegazione dell'atto in questione; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.Menso te Il Presidente M Bfzsi Lucia periali