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Ordinanza — n. 12841/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12841/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12841/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: TAGLIALATELA MARIAROSARIA nato a NAPOLI il 11/09/1969avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Mariarosaria Taglialatela; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente argomentato in fatto ed in diritto sulla provenienza delittuosa delle 25 centraline elettroniche valorizzando il numero delle stesse, la circostanza che si trattava di oggetti non di uso comune e che l'odierna ricorrente non aveva esibito alcuna documentazione che ne attestasse la provenienza, così correlando tra loro ed in via logica le risultanze probatorie; osservato che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è del tutto aspecifico in quanto nulla oppone in concreto alla argomentazione spesa dalla Corte di appello in ordine al valore economico non modesto di 25 centraline elettroniche per autovettura; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 63, comma terzo e 99 cod. pen.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12841/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cpv. cod. pen., è del tutto aspecifico in quanto nulla oppone in concreto alla argomentazione spesa dalla Corte di appello in ordine al valore economico non modesto di 25 centraline elettroniche per autovettura; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 63, comma terzo e 99 cod. pen.

Parole chiave

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permesso di demolizione costruzioni non autorizzate urbanizzazione particolare effetto sospensivo della licenza edilizia ordinanza di necessità deroga alla licenza edilizia
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Testo completo

posto da: TAGLIALATELA MARIAROSARIA nato a NAPOLI il 11/09/1969avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mariarosaria Taglialatela; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge ed il triplice vizio di motivazione in punto di giudizio di responsabilità, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello correttamente argomentato in fatto ed in diritto sulla provenienza delittuosa delle 25 centraline elettroniche valorizzando il numero delle stesse, la circostanza che si trattava di oggetti non di uso comune e che l'odierna ricorrente non aveva esibito alcuna documentazione che ne attestasse la provenienza, così correlando tra loro ed in via logica le risultanze probatorie; osservato che il secondo motivo di ricorso con il quale si lamenta vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è del tutto aspecifico in quanto nulla oppone in concreto alla argomentazione spesa dalla Corte di appello in ordine al valore economico non modesto di 25 centraline elettroniche per autovettura; considerato che il terzo motivo, con il quale si lamenta la violazione degli artt. 63, comma terzo e 99 cod. pen.

è parimenti privo di specificità limitandosi ad affermare che l'imputata è gravata da unico precedente penale di diversa indole (quando invece la Corte di appello ha affermato che la pregressa condanna era, invece, di natura specifica) ed operando un riferimento inconferente rispetto al caso di specie (per il quale non ricorre il concorso di circostanze aggravanti) alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che «quando concorrono una circostanza per cui la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o una circostanza ad effetto speciale e la recidiva di cui all'art. 99, primo comma, cod. pen., si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave, ma il giudice può aumentarla»; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M2026