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Ordinanza — n. 12840/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12840/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12840/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MAGLIONE GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/10/1998 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Giuseppe Maglione; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo appropriativq è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che ha ritenuto decisiva, al riguardo, l'ammissione dell'imputato (con la quale la difesa non si confronta minimamente) in ordine all'utilizzo della somma di denaro ricevuta senza titolo per fronteggiare debiti personali beni (pag. 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12840/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t

Parole chiave

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segno banale protezione dei segni pubblici abuso della licenza e delle targhe presentazione di un prodotto segno che può indurre in errore disegno o modello come oggetto di proprietà
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Testo completo

posto da: MAGLIONE GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/10/1998 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Maglione; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo appropriativq è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che ha ritenuto decisiva, al riguardo, l'ammissione dell'imputato (con la quale la difesa non si confronta minimamente) in ordine all'utilizzo della somma di denaro ricevuta senza titolo per fronteggiare debiti personali beni (pag. 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t