Ordinanza — n. 12840/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: MAGLIONE GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/10/1998 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Giuseppe Maglione; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo appropriativq è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che ha ritenuto decisiva, al riguardo, l'ammissione dell'imputato (con la quale la difesa non si confronta minimamente) in ordine all'utilizzo della somma di denaro ricevuta senza titolo per fronteggiare debiti personali beni (pag. 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12840/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t
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Generato dall'IATesto completo
posto da: MAGLIONE GIUSEPPE nato a BENEVENTO il 18/10/1998 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Maglione; considerato che l'unico motivo di doglianza, con cui si denuncia la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di sussistenza del dolo appropriativq è meramente reiterativo di doglianza già dedotta in appello e puntualmente disattesa dalla Corte di merito che ha ritenuto decisiva, al riguardo, l'ammissione dell'imputato (con la quale la difesa non si confronta minimamente) in ordine all'utilizzo della somma di denaro ricevuta senza titolo per fronteggiare debiti personali beni (pag. 3 dell'impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro t