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Ordinanza — n. 12839/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding inadmissible evidence and liability for receipt of stolen funds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12839/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The Court of Appeal had already found the evidence from Gaetano Bivona legally sufficient due to his unavailability and corroborating testimony, while the liability claim was supported by the appellant's acceptance of the disputed funds. Consequently, the Court rejected the arguments concerning the illegality of evidence acquisition and the lack of a proper appeal for the third ground.

Regesto Legislator

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Art. 512 cod. proc. pen.; Art. 596 cod. proc. pen.: The Court of Appeal's finding that evidence was legally acquired despite witness unavailability is not subject to cassation review, and claims of liability for receipt of stolen funds are admissible if supported by evidence of the defendant's knowledge of the illicit origin.

Parole chiave

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inadmissible appeal illegitimate evidence acquisition receipt of stolen funds witness unavailability procedural costs testimonianza della vittima interrogatorio formale di testimoni audizione di un genitore

Disposizioni normative citate

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Art. 512 cod. proc. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Nardone; ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce la illegittima acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod.
Art. 596 cod. proc. pen.
art. 512 cod. proc. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Nardone; ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce la illegittima acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod.
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Testo completo

posto da: NARDONE NICOLA nato a BENEVENTO il 23/11/1985 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Nicola Nardone; ritenuto che il primo motivo ed il secondo motivo di ricorso con i quali si deduce la illegittima acquisizione, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni rese da Gaetano Bivona e la mancata assunzione della decisiva testimonianza di costui, sono manifestamente infondati avendo la Corte di appello accertato, previe adeguate ricerche, l'irreperibilità sopravvenuta e imprevedibile di procedere alla audizione e la presenza di elementi di riscontro al narrato di costui reso in fase di indagini preliminari (la deposizione dibattimentale della madre e del teste di polizia giudiziaria); considerato che il terzo motivo di ricorso con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Gaetano Bivona, in quanto concorrente nella contestata ricettazione, non è scrutinabile in questa sede in quanto non proposto con l'atto di appello; osservato che l'ulteriore doglianza in punto di giudizio di responsabilità è manifestamente infondata avendo la Corte di appello evidenziato la ricezione e la successiva messa all'incasso da parte dell'imputato dell'assegno denunciato come smarrito dal legittimo proprietario e l'assenza di giustificazioni in merito a tale disponibilità da cui ha logicamente tratto la consapevolezza della provenienza non lecita di tale titolo; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M