Ordinanza — n. 12838/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: D'AMBRA MAURO nato a ACERRA il 26/07/1984avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro D'Ambra; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica richiama semplicemente astratti principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sindacato da parte della Corte di Cassazione della motivazione della sentenza di merito; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 12838/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica richiama semplicemente astratti principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sindacato da parte della Corte di Cassazione della motivazione della sentenza di merito; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: D'AMBRA MAURO nato a ACERRA il 26/07/1984avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro D'Ambra; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica richiama semplicemente astratti principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sindacato da parte della Corte di Cassazione della motivazione della sentenza di merito; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammiss P.Q.M