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Ordinanza — n. 12838/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12838/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12838/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: D'AMBRA MAURO nato a ACERRA il 26/07/1984avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro D'Ambra; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica richiama semplicemente astratti principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sindacato da parte della Corte di Cassazione della motivazione della sentenza di merito; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 12838/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica richiama semplicemente astratti principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sindacato da parte della Corte di Cassazione della motivazione della sentenza di merito; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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contravvenzione per violazione edilizia effetto sospensivo della licenza edilizia abuso della licenza e delle targhe divieto di costruzione di diritto pubblico violazione dell'ordine pubblico costruzione abusiva
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Testo completo

posto da: D'AMBRA MAURO nato a ACERRA il 26/07/1984avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Mauro D'Ambra; considerato che l'unico motivo, con il quale si contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen. e, segnatamente delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che lo sorreggono; che, infatti, il ricorrente con una doglianza asettica richiama semplicemente astratti principi giurisprudenziali di legittimità in tema di sindacato da parte della Corte di Cassazione della motivazione della sentenza di merito; che in proposito va ricordato come la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento a cui si riferisce; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammiss P.Q.M