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Ordinanza — n. 12837/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for money laundering due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12837/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for money laundering, claiming a lack of specific intent and insufficient evidence regarding the underlying theft. The court rejected these claims, noting that the lower court's reasoning was legally sound and that the appellant's arguments merely repeated previously dismissed points without engaging with the established facts.

Regesto Legislator

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Art. 648-bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of appeal without presenting new legal issues.

Parole chiave

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money laundering conviction lack of specific intent inadmissible appeal repetition of arguments underlying theft classification infrazione privilegiata circostanza attenuante dubbio circa il carattere di infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 648-bis, fourth paragraph, of the Criminal Code
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Felice Gammella; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648- bis cod.
Art. 360, paragraph 1, letter a) of the Code of Criminal Procedure
art. 648- bis cod. pen
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Felice Gammella; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648- bis cod. pen.
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Testo completo

posto da: GAMMELLA FELICE nato a POLLENA TROCCHIA il 13/10/1947 avverso la sentenza del 07/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Felice Gammella; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 648- bis cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di sussistenza dell'elemento psicologico del reato di riciclaggio, è privo di specificità, perché meramente riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di appello con corrette argomentazioni in fatto e in diritto, prive di manifeste illogicità, con le quali il ricorrente non si confronta limitandosi a sostenere apoditticamente la mancanza di prova in punto di dolo (si vedano le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata ove si evidenzia che Gammella aveva reimmatricolato il veicolo con telaio contraffatto allegando una carta di circolazione tedesca falsa e una dichiarazione da lui sottoscritta non rispondente al vero, così palesando una chiara volontà dissimulatoria); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge, nonché l'apparenza della motivazione in punto di individuazione del reato presupposto che, essendo incerta, avrebbe dovuto determinare il riconoscimento della attenuante prevista dall'art. 648-bis, quarto comma, cod. pen., è manifestamente infondato avendo la Corte di appello affermato, in aderenza ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità, che le risultanze probatorie davano conto che il delitto presupposto era da ricondursi alla tipologia del furto di veicolo (pag. 4 della sentenza impugnata), pur non essendone necessaria la ricostruzione in tutti gli estremi storico-fattuali; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M