Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to preclusion of re-evaluating lower court's factual findings on money laundering liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Arena's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Arena argued that the Court of Appeal erred in its legal qualification of the crime and misinterpreted witness testimonies regarding the removal of license plates and chassis numbers. The court rejected these claims, ruling that it lacks the authority to re-evaluate the factual findings or offer an alternative reading of the evidence already assessed by the lower court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the factual findings or offer an alternative reading of the evidence already assessed by the lower court, as this would violate the principle of preclusion of the appellate judgment's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ARENA GIOVANNI nato a DASA' il 16/05/1959 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giovanni Arena; letta la memoria difensiva depositata in data 16 gennaio 2026; osservato che i motivi di ricorso, con i quali si lamenta la manifesta contraddittorietà della motivazione per travisamento della prova con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni escussi e dell'interrogatorio reso da Nicola Tassone e l'erronea qualificazione giuridica, non sono consentiti perché, di fatto, volto ad ottenere una rivalutazione e alternativa lettura del compendio probatorio con pedissequa reiterazione delle doglianze di merito dedotte in appello e puntualmente disattese con motivazione aderente agli elementi dichiarativi e documentali sui quali non si ravvisa alcun errore sul "significante", operando pertanto semplicemente una valutazione difforme da quella prospettata nel gravame dalla difesa (pagine 5 e 6 della sentenza impugnata); che è preclusa alla Corte di cassazione, la possibilità di una rivisitazione delle risultanze acquisite - onde pervenire ad un diverso giudizio in punto di responsabilità - da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, Dos Santos, Rv. 283370;
Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217); che, peraltro, la Corte di appello ha illustrato una serie di circostanze, congiuntamente valutate e ritenute nel loro complesso idonee a suffragare il giudizio di responsabilità il delitto di riciclaggio (anziché quello di ricettazione, avendo l'imputato operato l'asportazione delle targhe e del numero di telaio e non essendosi limitato alla ricezione di un bene di provenienza delittuosa) a fronte delle quali prive di rilievo erano le testimonianze introdotte a discarico e le dichiarazioni di Nicola Tassone, mentre al documento "bon de transport pour repatation" non poteva attribuirsi alcun valore in assenza di data certa e di prova della sua effettiva provenienza; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M