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Ordinanza — n. 12832/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility as grounds were substantive merits rather than procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12832/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Stoica Beko inadmissible because the appellant's complaints regarding the lower court's assessment of credibility and evidence constituted substantive merits arguments rather than procedural vices. The appellant challenged the court's evaluation of the victim's reliability, medical certificates, and the timing of the threatening conduct, arguing for a different interpretation of the evidence. The court rejected these claims, ruling that such criticisms of the persuasiveness or logical rigor of the judgment do not qualify as valid grounds for appeal under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Appeals based on the persuasiveness, inadequacy, or lack of rigor in the lower court's reasoning are inadmissible as they constitute substantive merits arguments rather than procedural vices.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal substantive merits credibility assessment evidence evaluation Code of Criminal Procedure testimonianza della vittima tentata estorsione minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: STOICA BEKO nato a DURAZZO( ALBANIA) il 22/03/1985avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIAPAOLA BORIO;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Beko Stoica; letta la memoria difensiva depositata in data 19/01/2026 con la quale si reiterano i contenuti dell'atto di impugnazione; ritenuto che l'unico motivo, con il quale si lamenta il vizio di motivazione in ragione dell'insufficiente vaglio di attendibilità della persona offesa, del travisamento della prova con riferimento al certificato medico in atti, della erronea valutazione del momento in cui è avvenuta la cessazione della condotta minacciosa, della inconsistenza della pretesa estorsiva e dell'assenza dell'imputato sul luogo dei fatti, denuncia solo apparentemente un errore argomentativo sollevando di fatto censure di merito e, quindi, deducendo motivi diversi da quelli consentiti (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.); che, invero, sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la "persuasività", l'inadeguatezza, la mancanza di "rigore" o di "puntualità", la stessa "illogicità" quando non "manifesta", così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni diverse sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che la Corte di appello ha ampiamente e correttamente motivato in punto di giudizio di responsabilità conducendo un autonomo e corretto vaglio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa (pagg. 7 e 8), ritenute intrinsecamente affidabile e sorrette da plurimi riscontri precisamente rivhimati; non è incorsa in alcun travisamento della prova (per tale intendendosi l'errore "sul significante" e non "sul significato" che, invece, costituisce valutazione ed interpretazione del dato probatorio); ha esaminato una per una le censure di merito dedotte dall'appellante (in questa sede pedissequamente riproposte) disattendendole con argomentazioni non manifestamente illogiche (pagg. 19 e 20); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M