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Ordinanza — n. 12599/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as repetitive and inadmissible regarding attempted receiving charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12599/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate court. The appellant argued for a violation of law regarding the subjective element of the crime of attempted receiving under Article 648 of the Penal Code, but the court found no merit in re-examining the merits at the legitimacy stage. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 648, 712 cod. pen.; Appeals based on repetitive grievances regarding the subjective element of attempted receiving are inadmissible if already disallowed in lower courts with sound reasoning.

Parole chiave

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attempted receiving subjective element repetitive grievances legitimacy appeal inadmissible appeal Article 648 court costs carenza dei requisiti materiali

Disposizioni normative citate

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Art. 648 cod. pen.
pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nei terminidi cui all’art. 648 cod. pen., e non già ai sensi dell’art.
Art. 712 cod. pen.
Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art.
art. 648 cod. pen
pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nei terminidi cui all’art. 648 cod. pen., e non già ai sensi dell’art.
art. 712 cod.pen
277758-01);rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
4 della sentenza impugnata conriferimento al rigetto delle doglianze difensive dirette a contestare la sussistenza dellafattispecie di ricettazione), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, nonconsentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
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Testo completo

Corte d'appello di Cataniadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Sebastiano Cantone,ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine all’accertamento dell’elemento soggettivo deldelitto di cui all’art. 648, cod. pen., nonché il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio diviolazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto nei terminidi cui all’art. 648 cod. pen., e non già ai sensi dell’art. 712, cod. pen., non sono consentitiperché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni puntuali e prive di vizi logici censurabiliinnanzi a questa Corte (si vedano, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata conriferimento al rigetto delle doglianze difensive dirette a contestare la sussistenza dellafattispecie di ricettazione), risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, nonconsentita in sede di legittimità (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez.5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017,Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01);rimarcato come per l’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod.pen. -chesembra evocato dal ricorrente- è necessario che vi sia stata la dimostrazione dell’acquistoperché soltanto in presenza di esso è possibile verificare la presenza di circostanze tali daindurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa lalegittima provenienza delle cose.

Nel caso in esame l’imputato non ha mai spiegato comesia avvenuto l’acquisto del bene che si assume ricettato, così mancando un requisitorichiesto ai fini dell’astratta configurabilità del reato di cui all’art. 712 cod. pen., mentre tantoprova la sussistenza del reato di cui all’art. 648 cod. pen., alla luce del principio di diritto amente del quale «ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elementosoggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anchedall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte delsoggetto agente» senza che ciò costituisca una deroga ai principi in tema di onere dellaprova, e nemmeno un "vulnus" alle guarentigie difensive, in quanto è la stessa struttura dellafattispecie incriminatrice che richiede, ai fini dell'indagine sulla consapevolezza circa laprovenienza illecita della "res", il necessario accertamento sulle modalità acquisitive dellastessa (Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI