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Ordinanza — n. 12598/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to preclusion of reviewing motivation logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12598/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Susanna Graffiedi's appeal inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning regarding her liability for fraud was illogical and based on a misreading of procedural data. The court rejected this, citing the legal preclusion that prevents the supreme court from re-evaluating the factual findings or testing the logical consistency of the trial judge's decision.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; The Court of Cassation cannot review the logical tenor of a lower court's decision or substitute its own evaluation of factual findings, rendering appeals based on alleged illogical motivation inadmissible.

Parole chiave

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preclusion of review illogical motivation Court of Cassation fraud liability procedural preclusion aggiudicazione all'incanto abbandono del procedimento per truffa incitamento a violare o a rescindere un contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

orte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Susanna Graffiedi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di illogicità della motivazionecon riferimento alla valutazione dell’atto di risoluzione del contratto preliminare dicompravendita immobiliare, come prova posta a fondamento del giudizio di responsabilitàdella ricorrente per il reato di cui agli artt. 110, 640 cod. pen., e che formula tale censurasulla base della diversa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante lapreclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenutalogica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparatoargomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno(tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);che il motivo è altresì manifestamente infondato, giacché il giudice di merito, conmotivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del proprio convincimento sullabase di argomentazioni corrette e lineari (si vedano, in particolare, pagg. 8-9 della sentenzaimpugnata sulla responsabilità della ricorrente a titolo di concorso nel reato di truffa, per avercontribuito dolosamente a trarre in inganno la persona offesa con richieste pretestuose,connotate dalla capziosità tipica della truffa);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI