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Ordinanza — n. 12597/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as merely reiterative of lower court arguments without new legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12597/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a violation of law regarding evidence evaluation and sentencing, but the court found these arguments were merely repetitive of those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific, scrutinizable criticisms necessary for a valid review of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates grievances already dismissed in the lower instance without presenting new, specific legal arguments or substantive errors warranting review.

Parole chiave

Generato dall'IA
reiterative appeal inadmissibility violation of law sentencing review Cassazione procedure specific criticism court costs reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
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Testo completo

d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Giulio Gallo,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il viziodi motivazione, in tutte le sue forme, in ordine alla valutazione delle prove poste afondamento del giudizio di responsabilità a carico del ricorrente, nonché del trattamentosanzionatorio, non è consentito in quanto meramente reiterativo di doglianze già dedotte inappello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni privedi vizi logici censurabili in questa sede (si vedano pagg. 7-8 della sentenza impugnata conriferimento al contributo concorsuale del Gallo nel reato di rapina, e pag. 10 sulla congruitàdella pena in relazione alla gravità del fatto e all’intensità del dolo, desumibili entrambe dallemodalità d’azione), risolvendosi peraltro in una censura anche generica, in quanto formulatain assenza di specifico confronto con la motivazione e mancando della esposizione dipuntuali censure scrutinabili in sede di legittimità, risolvendosi in generiche e disarticolateo b i e z i o n i d i e r r o n e i t à ; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI