Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 12595/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible due to lack of specific factual correlation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12595/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Adil Nouassi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Nouassi argued that the lower court's reasoning regarding his joint responsibility for the crime was contradictory and illogical, but the court found his arguments too generic. The decision was based on the finding that Nouassi's claims lacked any specific correlation with the reasons provided in the contested judgment, which adequately addressed his alleged contribution to the violent conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 2 c.p.p.; Art. 360, n. 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and lack specific correlation with the contested decision's reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds lack of correlation joint criminal responsibility contradictory reasoning Court of Cassazione procedural dismissal commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 81 cod. pen.
Art. 110 cod. pen.
Art. 628, primo comma, secondo comma, e terzo comma, n. 1 cod. pen.
Art. 360, n. 2 c.p.p.
Art. 360, n. 3 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

e d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Adil Nouassi,ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietà e manifestaillogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità a titolo di concorso delricorrente nel reato di cui agli artt. 81, 110, 628, primo comma, secondo comma, e terzocomma, n. 1, cod. pen., commesso dal correo Aissaoui, è generico per mancanza dispecificità in quanto totalmente privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (cfr., sul tema, Sez. 6,n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);che la corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla responsabilità delricorrente in particolare alle pagg. 8-9 della sentenza impugnata, ove vengono illustrati glielementi dai quali desumere la sua adesione alla condotta violenta del correo, il cuicontributo rientra a pieno titolo nelle ipotesi di agevolazione concorsuale;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI