Criminal appeal dismissed as inadmissible for reiterating facts already decided by the appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Vincenzo Zurlo inadmissible, ordering him to pay court costs. Zurlo argued that his appearance was legally impeded by a medical discharge, but the court found this claim unfounded given his general good condition. The remaining grounds were rejected as mere repetitions of issues already resolved by the lower court without logical flaws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 3 c.p.p.; Art. 363, c. 1, n. 4 c.p.p.: Appeals are inadmissible if they merely repeat facts or legal questions already decided by the appellate court or if they propose an alternative reading of the merits characterized by evident generality.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Vincenzo Zurlo;considerato che il primo motivo d’impugnazione, con il quale si lamenta l’illegittimità delrigetto dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento dell’imputato, è manifestamenteinfondato, atteso che dall’esame degli atti -consentito in ragione della natura processualedella questione- risulta che Zurlo, presentatosi al pronto soccorso, era stato dimesso perchéin “buone condizioni generali con consiglio di riposo domiciliare”, così che i giudici hannocorrettamente escluso la sussistenza di un legittimo impedimento a comparire, mancando irequisiti di gravità, assolutezza e insuperabilità che lo configurano (cfr.
Sez. 5, n. 37440 del20/07/2021, Sciuscio, Rv. 281949 – 01; Sez. 5, n. 15407 del 24/02/2020, Stretti, Rv. 279088- 01); considerato che il secondo e il terzo motivo d’impugnazione sono la ripetizione delleidentiche questioni di fatto sollevate con il gravame, affrontate e risolte dalla corte di appelloalle pagine 4 (sulla responsabilità e sul venir meno dell’accordo con la sorella) e 5 (sulgiudizio di equivalenza nel bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche) e, pertanto,non consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n.27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella loro formulazione;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI