Italian Court dismisses appeals for being generic and lacking specific grounds under criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeals filed by Angelo Di Nauta and Antonio Gargallo inadmissible. The court found Di Nauta's arguments regarding evidence and sentencing substitution to be factually incorrect and his second argument to lack specificity. Furthermore, Gargallo's claims were rejected as generic and indeterminate because they failed to correlate with the actual reasoning of the lower court decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; Appeals must be specific and correlate with the contested decision; generic or indeterminate arguments lacking this correlation are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NDO il 07/02/1987avverso la sentenza del 04/04/2025 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di Angelo Di Nauta e Antonio Gargallo,ritenuto che il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Di Nauta, che deduce ilvizio di violazione di legge penale e il vizio di violazione di legge processuale, in ordine allavalutazione della prova posta a fondamento del giudizio di responsabilità - nella specie,denunciando la mancata trasmissione degli atti del procedimento di primo grado, sulla basedei quali la corte d’appello avrebbe dovuto pronunciarsi -, è manifestamente infondato,ritualmente ricostruito nel contraddittorio delle parti e con il consenso delle stesse quantoall’acquisizione degli atti che lo formavano, senza che ne fosse denunciata e/o eccepital’incompletezza;considerato che il secondo motivo ricorso proposto nell’interesse di Di Nauta, chededuce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione, in tutte le sue forme, per lamancata sostituzione della pena detentiva breve con quella di pubblica utilità èmanifestamente infondato, atteso che i giudici hanno accolto l’istanza di sostituzione dellapena detentiva formulata dal ricorrente, che aveva indicato la detenzione domiciliare inalternativa al lavoro di pubblica utilità.
La Corte di appello ha ritenuto sussistenti i requisitiutili a riconoscere la detenzione domiciliare (con autorizzazione al lavoro, secondo gli orarisuccessivamente determinati dal magistrato di sorveglianza), ma non anche il lavoro dipubblica utilità, con motivazione priva di vizi scrutinabili in sede di legittimità, in unamotivazione -per di più- resa in accoglimento delle istanze difensive. Il ricorrente svolgeun’impugnazione sviluppando temi che si riferiscono a un rigetto dell’istanza di sostituzioneche -al contrario- è stata accolta, così che l’impugnazione non si confronta con il realecontenuto della decisione impugnata, con conseguente difetto del requisito della specificità;ritenuto che i due motivi di ricorso nell’interesse di Gargallo, che deducono entrambi ilvizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, nonché il vizio di violazione dilegge, in ordine, rispettivamente, al giudizio di responsabilità, e al riconoscimento dicircostanze attenuanti generiche, sono entrambi generici per indeterminatezza perché prividei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e altresì generici permancanza di specificità, stante la totale assenza di correlazione tra le ragioni argomentatedalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dei ricorsi (cfr., sul tema, Sez. 6, n.23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01);rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condannadei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascunoin favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI