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Ordinanza — n. 12592/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterative complaints; court upholds first-instance fraud conviction and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12592/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the first-instance judgment lacked sufficient proof of the fraud, failed to apply a specific exemption clause, and improperly balanced sentencing circumstances. The court rejected these grounds as merely repetitive grievances already addressed in the appellate stage without logical flaws, confirming the lower court's finding of guilt and the appropriate minimum sentence.

Regesto Legislator

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Art. 110, 640, second comma, n. 2-bis, cod. pen.; Art. 131-bis, cod. pen.: Appeals consisting solely of reiterative complaints regarding factual findings or sentencing balances already decided by the appellate court are inadmissible as they amount to an impermissible alternative reading of the merits.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiterative complaints fraud conviction sentencing balance appellate review limits court costs award non-punishment exemption truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 110, 640, second comma, n. 2-bis, cod. pen.
Art. 131-bis, cod. pen.
pen., giacché non vi sarebbe piena prova che ilricorrente abbia commesso il fatto;- Il secondo, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri
260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
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Testo completo

Corte d'appello di Caltanissettadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Saraco;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di Gionathan Gianfreda,ritenuto che i tre motivi di ricorso, che deducono tutti il vizio di motivazione, in tutte lesue forme, in ordine, rispettivamente:- Il primo, al giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 640,secondo comma, n. 2-bis, cod. pen., giacché non vi sarebbe piena prova che ilricorrente abbia commesso il fatto;- Il secondo, alla mancata applicazione dell’art. 131-bis, cod. pen.;- Il terzo, al giudizio di bilanciamento conclusosi con una valutazione diequivalenza delle circostanze,non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2,n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01;

Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo,Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni prive di vizi logici,risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede(Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l’altro caratterizzata da evidentegenericità nella sua formulazione;che la corte d’appello ha fatto rinvio alle sentenza di primo grado con motivazioneadeguata, aderendo alla valutazione ivi formulata in merito agli esiti dell’istruttoriadibattimentale, nonché all’esame degli atti d’indagine acquisiti al dibattimento, dai quali sonoemersi la responsabilità del ricorrente per il reato di truffa, la non occasionalità della condotta– tale da escludere l’applicazione della causa di non punibilità innanzi richiamata – nonchéuna congrua misura di pena, attestatasi sul minimo edittale (si vedano pagg. 5-6 dellasentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 05/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO SARACO LUCIA AIELLI