Cassation appeal dismissed for inadmissibility as factual re-evaluation is not permitted in execution proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the requesting party sought a re-evaluation of facts regarding the temporal distance between criminal acts. The lower court had already thoroughly examined the indicators of a unified intent, and the appellate court found no grounds to overturn this factual assessment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: A request for re-evaluation of factual indicators regarding the unity of intent in execution proceedings is not permitted in cassation, rendering such appeals inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ALE di Cosenzadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTOCarpino Andrea ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui ilTribunale di Cosenza - in data 4 settembre 2025 - ha respinto la richiesta di riconoscimentodella continuazione in sede esecutiva.Al primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione. Il Tribunale avrebbe valorizzato in modo eccessivo la distanza cronologica tra ifatti di reato.Al secondo e al terzo motivo si deducono ulteriori vizi di motivazione.
Il Tribunaleavrebbe sottovalutato gli indicatori, pure esistenti, di deliberazione unitaria delle diverseviolazioni, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo psicologico.CONSIDERATO IN DIRITTOIl ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.Il giudice della esecuzione ha compiutamente esaminato i profili dei fatti oggetto deidiversi giudizi, non ravvisando concreti indicatori di ricorrenza della comune ideazione tra lediverse condotte e la critica si risolve in una richiesta di rivalutazione in fatto, non consentitain sede di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE