Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to statutory limit on alternative measures exceeding four years.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the requested extraordinary alternative measure was not legally permitted for a residual sentence exceeding four years. The appellant argued that advanced age and poor health warranted an exception, but the court found no such provision in the law. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 ter comma 1 ter ord.pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal challenging the inadmissibility of an alternative measure request is rejected when the residual sentence exceeds the statutory four-year limit, rendering the requested measure legally unavailable regardless of personal circumstances.
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BUNALE di SORVEGLIANZA di Milanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Vicario Gian Carlo ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento concui il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, per assenza dellecondizioni di legge, la domanda di misura alternativa.Con unico motivo si deduce la mancata considerazione, pure a fronte di un residuopena superiore a quattro anni, di particolari situazioni di fatto (età avanzata, condizioni disalute) che avrebbero potuto dare luogo ad una misura alternativa “straordinaria”.CONSIDERATO IN DIRITTO1.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero la misura alternativa di cui discetta il ricorrente non è prevista dalla legge, inragione del limite di pena residua che - per l'affidamento in prova al servizio sociale - nonpuò essere superiore ai quattro anni. Le particolari condizioni soggettive potranno essere –se del caso – oggetto di domanda di differimento della esecuzione, anche nelle forme dellacd. detenzione domiciliare in deroga (art. 47 ter comma 1 ter ord.pen.).Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE