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Ordinanza — n. 12588/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of required defense attorney signature under new law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12588/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible de plano because it was filed personally by the appellant after the new law took effect. The appellant argued for personal filing rights, but the opposing party and the Court noted that the 2017 law now mandates signatures by registered defense attorneys for all appeals. Consequently, the Court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.; Art. 571 comma 1 c.p.p.; Art. 613 comma 1 c.p.p.: Appeals filed personally by the convicted person after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible and subject to costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal personal filing defense attorney signature Law 103/2017 court costs and fines de plano dismissal Corte di Cassazione requisito della firma autografa

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5bis c.p.p.
Art. 571 comma 1 c.p.p.
Art. 613 comma 1 c.p.p.
Law No. 103/2017

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U. 21.12.2017, Aiello
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Testo completo

SORVEGLIANZA di Milanoudita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Il ricorso in esame è stato proposto personalmente dall'interessato Letizia Giovanni.Sia il provvedimento impugnato che il ricorso sono posteriori alla vigenza della leggen.103 del 2017, con cui si è esclusa la facolta dell' imputato (e quindi anche del condannato)di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere - inogni caso - sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale dellaCorte di Cassazione (artt. 571 comma 1, e 613 comma 1, cod.proc.pen.;

Sez. U.21.12.2017, Aiello).CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art.610 comma 5bis cod.proc.pen., introdotto dalla medesima legge n.103 del 2017.Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma didenaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE