Cassation appeal dismissed; three-year ban on alternative measures remains general despite subsequent acquittals.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible due to the manifest unfoundedness of the arguments. The appellant contended that subsequent acquittals allowed a re-evaluation of conduct, challenging the three-year ban on alternative measures. The court ruled that the statutory prohibition has general validity extending beyond the original revocation proceedings and remains unaffected by later criminal court outcomes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354; The three-year ban on granting alternative measures following revocation possesses general validity and is not limited to the specific execution proceedings where revocation occurred, thereby precluding new applications regardless of subsequent acquittals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
UNALE di SORVEGLIANZA di Veneziadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Uconotti Fabrizio ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimentoemesso in data 27 maggio 2025 dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Venezia,con cui sono state dichiarate inammissibili le domande di misura alternativa, in riferimento aquanto previsto dall’art.58 quater comma 2 ord.pen. .Con unico motivo di ricorso si deduce violazione di legge. Non si contesta ilpresupposto della precedente revoca di misura alternativa (con decisione del 24 agosto2023) ma si contesta l’effetto inibitorio sulla nuova domanda.
Ciò perché le vicende oggettodi valutazione in sede di revoca si sono concluse, posteriormente, con due decreti diarchiviazione e ciò consentirebbe di rivalutare la condotta tenuta illo tempore.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero è pacifica negli arresti di questa Corte di legittimità la portata generale deldivieto triennale di nuova concessione di una misura alternativa in caso di revoca dellaprecedente : il divieto previsto dall'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n.354, di concessione di misure alternative alla detenzione nei tre anni successivi alprovvedimento di revoca dell'affidamento in prova, della semilibertà o della detenzionedomiciliare non è circoscritto al procedimento esecutivo nel cui ambito è intervenuta larevoca, ma ha portata generale e validità estesa anche ad altri e diversi procedimentiesecutivi ( così Sez. 1, n. 14860 del 19/02/2020, Grassano, Rv. 279123 - 01).
Né può esseredato rilievo agli esiti di eventuali procedimenti sorti in riferimento ai fatti da cui è derivata larevoca, data la piena autonomia tra le valutazioni della magistratura di sorveglianza e quelledel giudice penale.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE