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Ordinanza — n. 12584/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as revocation applies to prior crimes regardless of timing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12584/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The cassation appeal was declared inadmissible due to the manifest unfoundedness of the grounds raised by the appellant. The appellant argued that revocation should only apply to new crimes or would violate the principle of educational finality if applied to prior offenses. The court ruled that the statutory provision mandates revocation for any new conviction within five years, irrespective of when the prior crime occurred.

Regesto Legislator

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Art. 168 comma 1 n. 2 cod. pen.; Art. 163 cod. pen.; The benefit of conditional suspension is revoked upon a new conviction for a crime committed before the suspension, regardless of the time elapsed, without violating the principle of educational finality.

Parole chiave

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conditional suspension revocation prior crime timing educational finality principle cassation inadmissibility new conviction threshold revoca della sospensione condizionale prescrizione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 168 comma 1 numero 2 cod. pen.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.La decisione impugnata è saldamente ancorata al dato normativo di cui all’art. 168comma 1 numero 2 cod.pen.
Art. 163 cod. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

2025 del TRIBUNALE di Reggio calabriadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Denaro Giuseppe ha proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento concui il Tribunale di Reggio Calabria ha disposto la revoca della sospensione condizionaledella pena a lui concessa con sentenza del 25 gennaio 2021, irrevocabile il 5 luglio 2021.Con il ricorso si deducono, in sintesi, le seguenti violazioni di legge :

a) la revocasarebbe possibile solo in riferimento a fatti di reato sopravvenuti e non in rapporto a fattiantecedenti;

b) ove si ammettesse la revoca per fatti antecedenti verrebbe tradito il principiodel finalismo rieducativo, posto che si andrebbe ad eseguire una pena per fatti molto risalentinel tempo.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.La decisione impugnata è saldamente ancorata al dato normativo di cui all’art. 168comma 1 numero 2 cod.pen. (revoca obbligatoria) lì dove si afferma che il beneficio èrevocato se nei cinque anni (dal passaggio in giudicato della sentenza contenente la penasospesa) intervenga nuova condanna per delitto anteriormente commesso a pena di entitàtale da superare (complessivamente) i limiti di cui all’art.163 cod.pen. .Non vi è pertanto alcun profilo dell’atto di ricorso che possa essere oggetto divalutazione.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE