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Ordinanza — n. 12583/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 12583/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12583/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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isura alternativa emessodal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 18 giugno 2025.Al primo ed unico motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione. In particolare, si ritiene che il nucleo centrale del diniego sia rappresentatodalla mancata ammissione delle proprie responsabilità da parte del condannato, il chesarebbe in contrasto con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ecomunque manifestamente infondati.Va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza èrappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso,tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen, ART. 52 D.LGS.196/03; Ordinanza — n. 12583/2026 — snpen · Corte di Cassazione: P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Parole chiave

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art. 616 cod. proc. pen ART. 52 D.LGS.196/03

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
ART. 52 D.LGS.196/03

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Testo completo

isura alternativa emessodal Tribunale di Sorveglianza di Venezia in data 18 giugno 2025.Al primo ed unico motivo di ricorso si deduce erronea applicazione di legge e vizio dimotivazione. In particolare, si ritiene che il nucleo centrale del diniego sia rappresentatodalla mancata ammissione delle proprie responsabilità da parte del condannato, il chesarebbe in contrasto con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte. CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ecomunque manifestamente infondati.Va osservato che il nucleo centrale del percorso argomentativo di rigetto dell'istanza èrappresentato dalla considerazione di perdurante pericolosità sociale del soggetto recluso,tale da non consentire la formulazione di prognosi favorevole ai sensi dell'art. 47 co.2ord.pen., in punto di assicurazione dal pericolo di reiterazione.

Non è corretta pertanto laricostruzione operata dalla difesa, posto che la decisione reiettiva si è basata su una pluralitàdi indicatori fattuali .Sul punto, se è vero che è onere del Tribunale compiere una verifica esaustiva deipretesi indicatori di permanente antisocialità (in tal senso Sez. I 27.10.1994, ric. Bonicoli,nonchè Sez. I n. 31809 del 9.7.2009, Rv 244332 ove si è precisato che la gravità del reatocommesso non è di per sè sola ostativa alla concessione del beneficio) nel caso in esametale verifica risulta realizzata in modo compiuto e non rivalutabile.In tal senso, la valutazione non può dirsi irragionevole nè basata su dati di fatto erroneie le doglianze del ricorrente si traducono in una richiesta di rivalutazione in fatto,incompatibile con la fisionomia normativa del giudizio di legittimità.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.