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Ordinanza — n. 12576/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded grounds regarding criminal continuity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 12576/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds were manifestly unfounded and not permitted by law. The appellant argued the lower court failed to recognize criminal continuity by ignoring the logical homogeneity of her escape attempts. The court rejected this, affirming that continuity requires a unified criminal design rather than mere repetition of acts driven by temporary needs.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p., comma 2; The recognition of criminal continuity requires a unified criminal design and initial programming of multiple acts toward a single goal, not merely the habitual repetition of offenses or a general tendency to commit crimes.

Parole chiave

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criminal continuity unified criminal design inadmissible appeal manifestly unfounded executive proceedings criminalità persistente mantenimento della carcerazione preventiva proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p., comma 2
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 81 c.p
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. I n. 40123 del 22.10.2010
Sez. I n. 12905 del 17.3.2010
Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017
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Testo completo

NALE di Siracusadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Barone Tiziana ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione di diniegodel riconoscimento della continuazione – in sede esecutiva – emessa in data 13 agosto 2025dal Tribunale di Siracusa.Il ricorso introduce otto motivi, tutti in tema di vizio di motivazione e di violazione dilegge, su diversi punti della decisione.Si sostiene, in particolare, che il Tribunale ha omesso di considerare, in sostanza, laomogeneità delle violazioni (tutte condotte di evasione dagli arresti domiciliari) valorizzandoin modo illogico la estemporaneità delle condotte, tutte intervenute nell’arco temporalecomplessivo di circa due anni.

Si rappresenta inoltre che l’analisi dei motivi delle singoleviolazioni, pure effettuata, non ha portato alla comprensione della deliberazione unitaria cheera alquanto evidente (ossia evadere in tutti i casi in cui si fossero presentate esigenzepersonali ritenute prevalenti sul rispetto della misura). Vi sarebbe pertanto la mancataconsiderazione degli indicatori logici della continuazione.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti ecomunque manifestamente infondati.2. Ed invero va premesso che in tema di riconoscimento della continuazione il giudicedi merito - attraverso un concreto esame dei tempi e delle modalità di realizzazione dellediverse violazioni commesse - deve apprezzare l'esistenza o meno di indici rivelatori tali daconsentire - ove rinvenuti - la qualificazione delle condotte in termini di unicità del disegnocriminoso.Per tale va intesa la rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diversecondotte violatrici - almeno nelle loro linee essenziali - da parte del soggetto agente, sì dapotersi escludere una successione di autonome risoluzioni criminose ed in tal modogiustificandosi la valutazione di ridotta pericolosità sociale che giustifica il trattamentosanzionatorio più mite rispetto al cumulo materiale (ex multis Sez.

I n. 40123 del 22.10.2010,Rv 248862) .Ciò perchè la ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé ilcaratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi)che caratterizza il reato continuato.La ricostruzione del processo ideativo di una serie di episodi è – per natura – indiziaria,alimentarsi esclusivamente dall’apprezzamento di nessi esteriori - tra le diverse condotteposte in essere-, che non siano però espressivi di una indefinita adesione ad un sistema divita.Va riaffermato dunque che la unicità di disegno criminoso, richiesta dall'art. 81 c.p.,comma 2, non può identificarsi con una scelta di vita che implica la reiterazione dideterminate condotte criminose o comunque con una generale tendenza a porre in esseredeterminati reati.Al contempo la nozione di continuazione neppure può ridursi all'ipotesi che tutti i singolireati siano stati dettagliatamente progettati e previsti, in relazione al loro gradualesvolgimento, nelle occasioni, nei tempi, nelle modalità delle condotte, giacché siffattadefinizione di dettaglio oltre a non apparire conforme al dettato normativo, che parla soltantodi "disegno" porrebbe l'istituto fuori dalla realtà concreta, data la variabilità delle situazioni difatto e la loro prevedibilità, quindi e normalmente, solo in via approssimativa.Quello che occorre, invece, è che si abbia una visibile programmazione e deliberazioneiniziale di una pluralità di condotte in vista di un unico fine.La programmazione può essere perciò ab origine anche di massima, purché i reati dacompiere risultino previsti almeno in linea generale, con riserva di 'adattamento' alleeventualità del caso, come mezzo per il conseguimento di un unico scopo o intento,prefissato e sufficientemente specifico (in tal senso Sez.

I n. 12905 del 17.3.2010, Rv246838).Tali principi sono stati ribaditi, con specifico riferimento ai contenuti della valutazione dacompiersi in sede esecutiva, da Sez. Un. n. 28659 del 18.5.2017, rv 270074, che si èespressa nel modo che segue : il riconoscimento della continuazione, necessita, anche insede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfonditaverifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del beneprotetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, lasistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento dellacommissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro lineeessenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indicisuindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea.Nel caso in esame la valutazione operata dal Tribunale appare rispondente a taliconsiderazioni in diritto e non appare inficiata da vizi logici, dato che la condotta criminosa èstata realizzata per il soddisfacimento di esigenze che si sono ripresentate nel tempo mache non risultavano previamente deliberate.

Nè la prospettazione difensiva esposta nelricorso appare in linea con la ricognizione dell'istituto qui realizzata, posto che finisce con ilpatrocinare la tesi della mera assimilazione tra la continuazione e la scelta soggettiva dicommettere - in sequenza - una serie indeterminata di reati secundum necessitatis.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE