Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for requesting non-allowed factual re-evaluation instead of legal review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the appeal inadmissible because the petitioner failed to allege specific legal violations. Instead, the petitioner merely requested a re-evaluation of factual elements that had already been properly assessed by the lower court. Consequently, the court rejected the request and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a decision revoking alternative measures is inadmissible if the petitioner does not cite specific legal violations but instead requests a non-allowed re-evaluation of facts already duly appreciated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
one di revoca dellamisura alternativa (con decorrenza 19 agosto 2024) emessa in data 5 agosto 2025 dalTribunale di Sorveglianza di Torino.Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione. IlTribunale avrebbe disposto la revoca in modo meccanicistico, senza adeguata valutazionedella gravità delle pretese violazioni.Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione inriferimento alla scelta del momento in cui far operare la revoca. Si sarebbe dovuto optare perla data dell’ultima – tra le diverse – violazioni, mentre il Tribunale si sofferma sulla prima.
CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile perchè proposto per motivi non consentiti.Ed invero il ricorrente non denunzia in realtà alcuna violazione di legge ma sollecita unanon consentita rivalutazione di elementi di fatto, congruamente apprezzati in sede di merito.Inoltre va rilevato che la gravità delle condotte tenute in corso di sottoposizione ha – senzavizi logici – determinato la revoca con la decorrenza stabilita in sede di merito.Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremilaeuro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICEIN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LEGENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.