Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of motivation regarding generic mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's claim of insufficient motivation was manifestly unfounded. The appellant argued that the appellate court failed to consider his dated criminal records when denying generic mitigating circumstances, yet the appellate court explicitly addressed these records in its reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the alleged lack of motivation is manifestly unfounded, as the lower court must explicitly address the existence of prior criminal records when evaluating the denial of generic mitigating circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Corte d'appello di Romadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere Raffaello Magi;RITENUTO IN FATTO1. Panzironi Alberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessadalla Corte di Appello di Roma in data 26 marzo 2025, con cui è stata confermata lasentenza emessa dal Tribunale di Tivoli in data 15 dicembre 2017 (per il reato di violazionedelle prescrizioni correlate alla sottoposizione alla sorveglianza speciale).Con unico motivo si deduce vizio di motivazione in riferimento al diniego dellecircostanze attenuanti generiche.
La decisione impugnata non avrebbe considerato, inparticolare, che i precedenti posti a carico del Panzironi erano datati.CONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti.Ed invero la motivazione espressa dalla Corte di Appello sul punto delle circostanzeesistenza di precedenti penali a carico - che hanno sostenuto la valutazione di pericolositàsociale espressa in sede di prevenzione -, tali da comportare un giudizio negativo in punto dipersonalità, preclusivo della attenuazione di pena.Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpanella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delleammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensidell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 22/01/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRAFFAELLO MAGI BARBARA CALASELICE